CITES E REGOLAMENTAZIONE

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Tutte le rane della famiglia Dendrobatidae sono inserite in Appendice II della convenzione di Washington: il loro commercio e la detenzione sono regolate da alcune semplici norme.

La CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna e Flora) o convenzione di Washington, ha l’intento di regolamentare e controllare il commercio degli animali e piante vivi, morti e parti di essi o prodotti da questi derivati, che sono in pericolo d’estinzione; fu costituita il 3 marzo 1973 a Washington quando 80 paesi membri de IUCN (The World Conservation Union) firmarono e sottoscrissero i termini della convenzione.

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Attualmente ne fanno parte 168 paesi nel mondo. I Membri della CITES hanno redatto un elenco di specie in pericolo suddividendolo in 3 categorie con diverse priorità:

APPENDICE I: (conosciuta come Appendice A). Sono le specie più minacciate di cui è vietato il commercio di esemplari prelevati in natura (salvo casi particolari come i programmi di riproduzione di alcuni zoo o ricerche scientifiche).

APPENDICE II: (conosciuta come Appendice B) di cui i dendrobatidi fanno parte. Questa sezione comprende le specie da monitorare, il cui commercio è controllato e contingentato, possono essere commercializzate, ma è obbligatorio che per ogni esemplare sia rilasciato un certificato CITES per la vendita o una dichiarazione di cessione per animali nati in cattività.

APPENDICE III: (conosciuta anche come Appendice C). Di questo elenco fanno parte le specie controllate e di cui gli stati in cui esse risiedono chiedono un aiuto alla IUCN al fine di controllarne e limitarne il declino; la loro commercializzazione è libera e non sono richiesti documenti o registri. Per consultare l’elenco aggiornato si può vistare il sito internet CITES:

http: //www.cites.org/eng/app/appendices.shtml

D. tinctorius "Surinam Cobalt" pair 1 male Dendrobates tinctorius captive FWZ-9662 high res

N.B. Le informazioni che seguono valgono solo per animali in Appendice II, sono frutto di esperienze personali e di nozioni lette; nel tempo possno cambiare e in alcune regioni italiane sono affiancate da normative regionali per cui se ne consiglia la verifica presso gli organi competenti; tali informazioni per tanto non costituiscono alcun valore legale.

Chi viene in possesso di Dendrobatidi deve farsi rilasciare un documento che, a seconda della fonte, può essere un CITES, se l’esemplare è acquistato in un negozio che tratta animali importati, o un documento di cessione se l’esemplare è nato in cattività da un privato. Su questi documenti saranno indicati il numero di esemplari, la loro provenienza e i dati di chi cede e chi acquista: tutte queste informazioni consentiranno il tracciamento degli animali per il controllo degli organi competenti. Ogni nascita in cattività va segnalata all’ufficio CITES di zona entro 10 giorni tramite raccomandata RR o fax, conservandone la ricevuta di spedizione. Nella dichiarazione di nascita vanno indicate le proprie generalità, il numero di esemplari nati, la specie e il luogo dove sono allevati.

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Chi intende cedere, scambiare o vendere i nuovi nati deve far richiesta del registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali incluse nell’allegato B del regolamento (CE) 338/97 del consiglio del 09/12/1996 e successive modifiche e attuazioni. Questo registro è formato da 100 pagine divise in zone di CARICO dove sono riportati i dati di nuovi animali acquistati o nati in cattività e una parte di SCARICO dove sono riportate le eventuali cessioni, vendite o morti di animali precedentemente presi in carico.

Chi acquista l’animale conserverà con esso il documento, non è richiesta alcuna comunicazione agli uffici CITES nè quando si viene in possesso di nuovi animali nè, in caso di morte o smarrimento degli stessi; chi è in possesso del registro di detenzione dovrà annotare le variazioni su di esso diversamente, per chi non ha il registro di detenzione basterà segnare il cambio di situazione sul documento in possesso CITES o cessione.

In altri Paesi europei per gli animali in Appendice II è richiesta molto meno burocrazia, spesso è rilasciato un documento di cessione solo in caso di esplicita richiesta; inoltre è utile sapere che in Francia è proibito cedere e detenere specie provenienti dalla Guyana Francese (es. D. tinctorius).

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